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Forum
R.E.F.O.R.M.

Statuto



§ 1 [Preambolo]

La molteplicità delle credenze religiose, dei partiti politici e delle economie in Europa trova corrispondenza nello storico pluralismo dei movimenti Massonici. Tradizionalmente legate alle idee di umanesimo e di illuminismo, le varie associazioni dei Liberi Muratori si presentano come istituzioni dalle quali la persona può attendersi orientamenti individuali, in tempi di cambiamenti globali e di ri- definizione dei valori culturali. Lo sviluppo di questi multiformi concetti in un fruttuoso confronto e la loro promozione in fraterna armonia richiedono la disponibilità alle riforme. Prepararsi a ciò è il dovere morale di ogni Libero Muratore all'inizio del terzo millennio.


§ 2 [Denominazione]

(1) L’associazione è denominata:

Forum

R.E.F.O.R.M.

che è l’acronimo di:

Ring Europäischer Freimaurer - Organisation für die Reform des Maurertums

Ring of European Freemasons - Organisation for the Reform of Masonry

Réformateurs de l’ Europe Franc-Maçonnique - Organisation Réformatrice Maçonnique

Rirormatori Europei Framassoni - Organizzazione per la Riforma della Massoneria

(2) Questa società, in corso di registrazione, è un’associazione autonoma di persone fisiche avente la propria sede in Dortmund (FRG).

§ 3 [Scopo]

(1) L'associazione ricerca le cause storiche di usi e consuetudini massonici, e quindi la loro futura evoluzione.

(2) L'associazione sviluppa idee per un ulteriore sviluppo della Massoneria Europea.

(3) L'associazione si batte per l'adeguamento degli statuti massonici, e supporta attivamente una loro più forte integrazione nell'ambito della cultura legale europea.

(4) Si adopera per il riavvicinamento dei diversi sistemi massonici.

(5) L’associazione sostiene attivamente le associazioni massoniche ed i loro rappresentanti.

(6) Incoraggia la cooperazione con istituzioni internazionali e fondazioni di ricerca massonica.

(7) L’associazione promuove la cooperazione con pubbliche istituzioni, stattali e non statali.

(8) Promuove la creazione di una rappresentanza massonica internazionale a seguito di riconoscimento dello status di osservatore all’ONU.

§ 4 [Attività]

Per raggiungere i propri scopi l’associazione usa strumenti di comunicazione quali annuari, dichiarazioni di stampa, memorandum, lettere aperte, consulenze, ecc., ed organizza seminari, conferenze e riunioni internazionali.

§ 5 [Ammissione]

(1) Qualsiasi massone può essere iscritto, indipendentemente dalla loggia od obbedienza cui appartiene.

(2) Per l’ammassione è richiesta una domanda scritta.

(3) L’iscrizione deve essere approvata dal comitato direttivo.

(4) Il rifiuto di iscrizione da parte del comitato direttivo è inappellabile.

(5) L’ammissione non è un diritto.

(6) L’appartenenza all’associazione termina: a seguito di dimissioni; revoca da parte del comitato direttivo o, in caso di ricorso del membro, per decisione dell’assemblea dei membri; in caso di morte.

(7) Le eventuali dimissioni devono essere notificate per iscritto al comitato direttivo con il preavviso di tre mesi rispetto alla chiusura dell’anno.

(8) Il comitato direttivo a l’assemblea dei membri possono decidere di depennare un membro dal piè di lista a seguito o di sue negligenze nell’ espletamento dei propri impegni o di comportamenti in contrasto con la società.

§ 6 [Diritti]

(1) Il diritto di partecipazione dei membri è limitato alla frequenza delle riunioni annuali ed a tutti gli altri eventi organizzati dall’associazione. La partecipazione è subordinata al pagamento delle quote annuali di associazione.

(2) Il membro esercita i propri diritti di nell’ambito delle assemblee dei membri, partecipando alle elezioni ed alle delibere. Questo diritto non è trasferibile.

(3) Il membro ha diritto di candidarsi alle cariche statuarie es alle cariche delegate.

(4) In caso di depennamento dal piè di lista deciso dal comitato drettivo, il membro ha il diritto di appellarsi entro la successiva assemblea dei membri.

(5) Qualsiasi appartenente a logge della libera muratoria può partecipare come visitatore alle riunioni dell’associazione osservando usi e costumi massonici. La sua ammissione è sottoposta alla decisione del presidente della associazione o dei suoi rappresentanti autorizzati, i quali devono assicurarsi che il visitatore sia in possesso dei gradi massonici richiesti.

§ 7 [Obblighi]

(1) Ogni associato ha l’obbligo morale di promuovere gli obiettivi dell’associazione.

(2) Il membro ha l’obbligo di pagare la quota associativa annuale secondo quanto deliberato dall’assemblea dei membri. La quota annuale deve essere pagata in anticipo o, al massimo, trimestralmente. In caso di prevedibili e temporanee difficoltà economiche il membro ha il dovere di rivolgersi al presidente per richiedere una dilazione, riduzione od esenzione dell’importo dovuto.

§ 8 [Assemblee dei membri]

(1) Le decisioni formali dell’associazione (quali richieste, risoluzioni, elezioni, deleghe, modigiche dello statuto dell’associazione) possono essere prese esclusivamente dall’assemblea dei membri.

(2) L riunioni dei membri regolari dell’associazione sono convocate una volta l’anno, se possibile entro il primo trimestre, su decisione del comitato drettivo. Località ed ordine del giorno della riunione sono notificati con preavviso di quattro settimane. Ogni richiesta deve essere sottoposta al comittato direttivo almeno due settimane prima dell’assemblea dei membri. Le richieste non pervenute entro i tempi previsti possono essere accettate solo a seguito di votazione unanime dell’assemblea dei membri.

(3) Le assemblea straordinarie dei membri devono essere convocate entro tre settimane dal ricevimento della relativa richiesta scritta, firmata da almeno due membri del comitato direttivo e da un terzo dei membri, con motivazione dello scopo e ragioni della convocazione straordinaria dell’assemblea.

(4) Ogni assemblea dei membri regolarmente convocata costituisce un quorum. Le decisioni vengono approvate con le seguenti maggioranze dei voti validi: a) maggioranza semplice per elezioni e risoluzioni; b) maggioranza assoluta per cancellazioni; c) maggioranza di due terzi per variazioni dello statuto.

(5) L’assemblea dei membri è diretta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da un altro membro del comitato direttivo. Il segretario tiene un registro di tutte le richieste, dei risultati delle elezioni es delle risoluzioni; dopo il completamento il registro deve essere firmato dal presidente o dal direttore dell’assemblea.

§ 9 [Comitato direttivo]

(1) Il comitato direttivo eletto è composto dal presidente, dell’associazione, dal vice presidente, dal segretario e dal tesoriere.

(2) Fanno parte del comitato direttivo due ulteriori membri non eletti.

(3) L’associazione è rappresentata legalmente e pubblicamente da almeno due membri del comitato direttivo, uno dei quali deve ricoprire la carica di presidente o di vice presidente.

(4) Le riunioni del comitato direttivo sono convocate e presiedute dal presidente. Il comitato direttivo costituisce quorum con la presenza di almeno fre membri. In caso di risultato pari della votazione prevale il voto del presidente o del direttore dell’assemblea.

(5) L’associzione è rappresentata dal presidente che ne è anche il portavoce. Il segretario è responsabile degli affari e della corrispondenza dell’associazione. Il tesoriere è responsabile del bilancio, di cui presenta rendiconto in occasione dell’assemblea dei membri. I due membrii non eletti assistono il comitato direttivo. Il comitato direttivo può definire regole e procedure.

§ 10 [Durata delle cariche]

(1) La durata in carica del comitato direttivo è annuale.E’prevista la possibilità di rielezione.

(2) In caso di vacanza di cariche dovuta a dimissioni od a perdita dello status di membro, qualora il periodo che separa dalle prossime rielezioni fosse superiore a tre mesi si dovrà ricorrere a nuove elezioni.

§ 11 [Patrimonio]

(1) Il patrimonio dell’assiciazione, così come la sua liquidità, i depositi e le obbligazione sono custoditi dal tesoriere che ne tiene la relativa contabilità. Qualsiasi disposizione non correlata alla normale amministrazione deve essere approvata e controfirmata dal presidente.

(2) L’anno fiscale decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre. Se possibile il tesoriere presenta la sua contabilità all’assemblea dei membri da tenersi entro il promo trimestre dell’anno. Il bilancio del tesoriere deve includere un dettaglio di tutti gli introiti e delle spese sostenuti nel precedente anno, oltre che la previsione per l’anno corrente da effettuarsi con la collaborazione del presidente.

§ 12 [Scioglimento]

(1) L’associazione può sciogliersi a seguito di una corrispondente decisione presa dall’assemblea dei membri.

(2) In caso di scioglimento volontario il patrimonio dell’associazione viene destinato ad organizzazioni di carità da definirsi nell’atto di scioglimento.

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Per ogni occorrenza, fa fede il testo Tedesco degli Statuti,
depositato presso la Corte Distrettuale di Dortmund il 24 ottobre 1996, VR NR 4815.

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